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Dopo aver ricevuto il vostro ordine controlliamo la disponibilità degli articoli a magazzino. I pezzi mancanti vanno immediatamente in produzione. I termini di produzione e di consegna dipendono dal volume dell’ordine e dal nostro carico di lavoro, ma comunque vengono stabiliti di comune accordo. Organizziamo il trasporto su richiesta del cliente. Le spese di spedizione vengono aggiunte in fattura.
Esiste il quantitativo minimo d’ordine?
L’importo minimo dell’ordine è di Euro 1500,00.
Articoli di piccole dimensioni (es.: le calamiti art. MAG01-72, MAGZ01-12 e le piccole campanelle BM46-60) sono n. 5 per confezione e vano ordinati a n. 5 unità (almeno una confezione).
E se…?
Per far sì che il carico raggiunga il cliente senza danni imballiamo i nostri prodotti nei sacchetti di plastica, nella carta speciale per l’imballaggio e riponiamo il tutto nelle robuste scatole di cartone. Le scatole vengono posizionate sui pallet, avvolte con della pellicola protettiva, etichettate ed inviate al destinatario.
Non abbiamo mai avuto problemi per dei carichi danneggiati.
In caso di rottura vi chiediamo di fare le foto dell’imballo danneggiato e di merce rotta immediatamente. Le foto ed il reclamo verranno sottoposti al vettore.
 
RISARCIMENTO CASO DEI DANNI AL CARICO
 
Nel caso di trasporto sulle ruote capitano spesso degli episodi dei danni alle merci per cui il vettore è obbligato a rispondere. Il compenso dipende, senza alcun dubbio, dalla entità del danno e dal valore del carico, comunque è importante sapere che non sempre viene rimborsato l’equivalente del ammortamento del intero carico.
Art. 25 p. 1 della Convenzione CMR applicata al trasporto merci internazionale prevede che nel caso del danneggiamento merci il trasportatore è tenuto a rimborsare l’importo equivalente alla svalutazione del carico. Valore iniziale del carico viene stimato in base ai prezzi del mercato. In assenza di tali prezzi si fa riferimento alle merci della stessa gamma e qualità ed al loro valore nel luogo ed il giorno della presa in carico.
Quindi, facendo seguito alla disposizione CMR sopra citata, la persona che reclama il danno dal vettore, sottopone allo stesso delle quotazioni inerenti alla riparazione della merce danneggiata con la richiesta di rimborsarne i costi.
Va, tuttavia, considerato che l’art. 25 p. 2 della Convenzione definisce, nel caso dei danni al carico, i limiti della responsabilità del trasportatore. Il punto in questione prevede che il risarcimento danni non può superare l’importo eventualmente richiesto nel caso della perdita totale del carico se il danno provoca la totale svalutazione dello stesso, o l’importo eventualmente richiesto per la perdita parziale del carico se a causa del danno si svaluta solo una parte del carico.
La Corte Suprema della Lituania ha nella pratica una sentenza dove dichiara che l’art. 25 p. 1 della Convenzione CMR non elimina i limiti della responsabilità del vettore stabiliti dall’art. 23 p. 3 della stessa Convenzione. Ciò significa che l’applicazione dell’art. 25 della Convenzione CMR è inscindibile dall’art. 23 p. 3 della stessa Convenzione dov’è previsto il limite della responsabilità del vettore in 8,33 unità di conto (SDR) per ogni chilogrammo mancante di peso lordo.
La restrizione non viene applicata nel caso le parti si accordino sul valore aggiunto del carico, prevedano un’aggiunta sul normale prezzo del trasporto e annotino l’accordo nel documento di trasporto. Tale regola è prevista dall’art. 24 della Convenzione CMR.
Un altro caso quando la responsabilità del vettore non è limitata dall’importo massimo di risarcimento previsto dall’art. 23 della Convenzione è il danno doloso o la grave negligenza che viene equiparata al dolo.
Art. 29 p. 1 della Convenzione stabilisce che il vettore non può appellarsi alle disposizioni della stessa che lo esonerano completamente o parzialmente da responsabilità, o che permettono di trasferire l’obbligo ai terzi, se il danno era intenzionale o colposo che, secondo la legge applicata dal tribunale, è equiparabile al dolo. In questo caso, dopo convalida della colpa, il vettore è ritenuto a risarcire il danno per l’intero.
Per la risoluzione del problema risarcimento danni avvenuto durante il trasporto su scala nazionale si riferisce al Codice di Trasporto su Strada.
Art. 46 del Codice di Trasporto su Strada stabilisce che il carico valutato e pagato viene risarcito dal vettore interamente se non vi sono le prove che l’importo superi il danno reale avuto dal mittente. Se, invece, il carico non è stato valutato e pagato, il vettore risarcisce l’importo della svalutazione del carico. Lo stesso articolo stabilisce che il risarcimento per la perdita del carico o per la sua mancanza non può superare i limiti massimi stabiliti dalla Convenzione Internazionale di Ginevra del 1956. Quindi il Codice di Trasporto su Strada si basa sulle stesse normative dei limiti di responsabilità del vettore come la Convenzione CMR, però solo nei casi di perdita o mancanza del carico.
Codice di Trasporto su Strada separa i concetti della perdita, mancanza o danno del carico. Art. 45 p. 4 specifica, che la perdita del carico è la sua mancata consegna alla destinazione in tempo; la mancanza è la diminuzione della quantità; per il danno si intende il peggioramento delle caratteristiche qualitative.
Va tenuto presente che alle spedizioni disciplinate dal Codice di Trasporto su Strada non vengono applicate le unità di conto (SDR) che limitano la responsabilità del vettore ed il vettore risponde rimborsando il costo per il deterioramento del carico a meno che dimostri che la somma supera il danno reale causato alla merce.
Quindi l’importo del risarcimento per il danno al carico che il vettore deve pagare al soggetto reclamante dipende dal tipo del trasporto – nazionale o internazionale – effettuato e dalla legge applicata, perché Convenzione CMR che regola il trasporto internazionale, ed il Codice di Trasporto su Strada riferito al trasporto nazionale prevedono le regole del risarcimento danni al carico diverse.